Tribunale di Palermo - Sez. Bagharia,
ordinanza 28/02/2012
Nota di Maria Elena Bagnato
Va sospesa
l’esecutività della delibera condominiale relativa a lavori di installazione di
impianti di produzione di energie rinnovabili su terrazza condominiale, qualora
ciò comporti un pregiudizio per i ricorrenti dovuto all’inutile dispersione
dell’energia pulita.
Così ha statuito
il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza 28
febbraio 2012.
Nel caso in esame
veniva chiesta la sospensiva dell’esecutività di una delibera assembleare con
cui il Condominio resistente aveva diffidato i ricorrenti e la società preposta
all’allacciamento alla rete elettrica, ad interrompere la prosecuzione dei
lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia tramite
pannelli solari fotovoltaici sul tetto condominiale.
Secondo i
ricorrenti, i requisiti necessari per concedere la sospensione dell’atto
impugnato, sussistevano in quanto, in virtù di una precedente delibera
assembleare, era stata ammessa l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul
tetto condominiale da parte dei singoli condomini, in contrasto con quanto
stabilito dalla delibera in oggetto, che avrebbe invece vietato ciò che
era stato concesso in precedenza.
Il Giudice adìto
ha ritenuto sussistere il fumus boni juris della pretesa, mentre per il
periculum in mora ha fatto riferimento ad un elemento non contestato dal
condominio resistente, ovvero la circostanza che gli impianti realizzati dai
condomini ricorrenti già erano produttivi di energia elettrica, non utilizzata
dai committenti, né immessa nella rete elettrica.
A tal riguardo,
l’impossibilità di completare i lavori dell’impianto fotovoltaico causa ai
ricorrenti un danno al proprio diritto di proprietà, trattandosi di beni che
possono formare oggetto di diritti, tra cui quello di proprietà, ex artt. 810
c.c. e 42 Cost. , pregiudizio irreparabile, atteso che ciò che si disperde non
potrà mai più essere recuperato.
Tra l’altro,
riveste una primaria rilevanza la tutela del diritto dominicale, alla luce dei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ma anche sul versante europeo
(art. 1 del primo Protocollo allegato alla CEDU enuncia il principio del
rispetto della proprietà privata, definito “fondamentale” dalla giurisprudenza
della CEDU).
Inoltre, sempre
in ambito europeo, sono numerose le pronunce con cui gli Stati membri hanno
espresso l’obiettivo fondamentale di garantire e promuovere l'uso dell'energia
proveniente da fonti rinnovabili, nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente. A
tal riguardo, è sufficiente menzionare alcune rilevanti disposizioni in
materia: ovvero la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
nonchè la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004; la legge 27
dicembre 2006, n. 296; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; il
decreto 19 febbraio 2007; il D.lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 - attuativo della
direttiva 2009/28/CE.
Pertanto,
sulla scorta della già citata legislazione nazionale ed europea relativa alle
attività che consentano un risparmio energetico per la stessa collettività, nel
rispetto dell’ambiente, nel caso in esame deve ritenersi sussistente un grave
pregiudizio per il diritto di proprietà dei ricorrenti, dovuto all’ inutile
dispersione di energia elettrica pulita. Per le summenzionate ragioni, in
accoglimento del ricorso, il giudice ha sospeso l’esecutività della delibera
condominiale impugnata