lunedì 30 luglio 2012

Conto corrente condominiale: amministratore può aprirlo senza autorizzazioni



Cassazione civile , sez. I,
sentenza 10.05.2012 n° 7162

Nota di Manuela Rinaldi
Altalex, nota dell' 11 luglio 2012
 

Può l’amministratore di un condominio aprire un conto corrente, per la gestione amministrativa, senza l’autorizzazione dell’assemblea?

A questa domanda la Cassazione ha risposto in modo affermativo precisando, con la sentenza 10 maggio 2012, n. 7162 che per esigenze di trasparenza e informazione l’amministratore di condominio è tenuto ad aprire un conto separato.

Per aprire tale conto, infatti, non ha necessità di specifiche autorizzazioni da parte dell’assemblea che, invece, servirebbero nella ipotesi di apertura di una linea di credito.

La banca può rivalersi direttamente nei confronti del condominio per uno scoperto nel conto acceso dall’amministratore.

Così i giudici di Piazza Cavour nella sentenza del 10 maggio 2012, n. 7162, ove hanno precisato che non si può affermare che la mancata apertura di un conto corrente separato (rispetto al patrimonio personale dell’amministratore) rappresenterebbe una irregolarità tale da comportare la revoca del mandato allo stesso, bensì è possibile sostenere che, pur in mancanza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un separato conto corrente intestato al condominio.

Ciò allo scopo di evitare che possa esserci confusione tra il patrimonio del condominio e quello suo personale.

venerdì 20 luglio 2012

Pannelli solari condominiali? Stop alla produzione se c'è spreco di energia pulita






Tribunale di Palermo - Sez. Bagharia,
ordinanza 28/02/2012

Nota di Maria Elena Bagnato
ALTALEX, 13 luglio 2012




Va sospesa l’esecutività della delibera condominiale relativa a lavori di installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili su terrazza condominiale, qualora ciò comporti un pregiudizio per i ricorrenti dovuto all’inutile dispersione dell’energia pulita.

Così ha statuito il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza 28 febbraio 2012.

Nel caso in esame veniva chiesta la sospensiva dell’esecutività di una delibera assembleare con cui il Condominio resistente aveva diffidato i ricorrenti e la società preposta all’allacciamento alla rete elettrica, ad interrompere la prosecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia tramite pannelli solari fotovoltaici sul tetto condominiale.

Secondo i ricorrenti, i requisiti necessari per concedere la sospensione dell’atto impugnato, sussistevano in quanto, in virtù di una  precedente delibera assembleare, era stata ammessa l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale da parte dei singoli condomini, in contrasto con quanto stabilito dalla delibera  in oggetto, che avrebbe invece vietato ciò che era stato concesso in precedenza.

Il Giudice adìto ha ritenuto sussistere il fumus boni juris della pretesa, mentre per il periculum in mora ha fatto riferimento ad un elemento non contestato dal condominio resistente, ovvero la circostanza che gli impianti realizzati dai condomini ricorrenti già erano produttivi di energia elettrica, non utilizzata dai committenti, né immessa nella rete elettrica.

A tal riguardo, l’impossibilità di completare i lavori dell’impianto fotovoltaico causa ai ricorrenti un danno al proprio diritto di proprietà, trattandosi di beni che possono formare oggetto di diritti, tra cui quello di proprietà, ex artt. 810 c.c. e 42 Cost. , pregiudizio irreparabile, atteso che ciò che si disperde non potrà mai più essere recuperato.

Tra l’altro, riveste una primaria rilevanza la tutela del diritto dominicale, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ma anche sul versante europeo (art. 1 del primo Protocollo allegato alla CEDU enuncia il principio del rispetto della proprietà privata, definito “fondamentale” dalla giurisprudenza della CEDU).

Inoltre, sempre in ambito europeo, sono numerose le pronunce con cui gli Stati membri hanno espresso l’obiettivo fondamentale di garantire e promuovere l'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente. A tal riguardo, è sufficiente menzionare alcune rilevanti disposizioni in materia: ovvero la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65; nonchè la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004; la legge 27 dicembre 2006, n. 296; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; il decreto 19 febbraio 2007; il D.lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 - attuativo della direttiva 2009/28/CE.


Pertanto, sulla scorta della già citata legislazione nazionale ed europea relativa alle attività che consentano un risparmio energetico per la stessa collettività, nel rispetto dell’ambiente, nel caso in esame deve ritenersi sussistente un grave pregiudizio per il diritto di proprietà dei ricorrenti, dovuto all’ inutile dispersione di energia elettrica pulita. Per le summenzionate ragioni, in accoglimento del ricorso, il giudice ha sospeso l’esecutività della delibera condominiale impugnata