Nota a Corte di Cassazione
sentenza 30.04.2012, n. 6624
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6624 depositata
in cancelleria il 30 aprile 2012 fornisce alcune utili precisazioni al fine di
regolare i rapporti tra condomini e rendere ancora più netta la distinzione tra
balconi incassati e balconi aggettanti.
All’interno di un
condominio infatti, non è raro assistere ad eventi come quello che costituisce
oggetto della suddetta sentenza.
Nel caso specifico, il
proprietario di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina, si era
rivolto al Giudice di Pace per richiedere la condanna del condomino sito al
piano sottostante, colpevole di aver installato le tende da sole fissandole
alla soletta del balcone soprastante.
In buona sostanza
quindi, il condomino del secondo piano rivendicava dinanzi al Giudice di Pace
la proprietà esclusiva del balcone e dato che il proprietario del primo piano
aveva eseguito tale opera senza richiedere preventiva autorizzazione,
richiedeva la rimozione delle tende da sole.
La parte citata in
giudizio, respingeva l’accusa sostenendo che la soletta del balcone del piano
superiore, ai sensi dell’ ex art. 1125 del codice civile, era da
considerarsi bene comune.
Analizzati i fatti,
il Giudice di Pace si esprimeva a favore del condomino richiedente,
disponendo la rimozione delle tende.
La controparte
presentò ricorso contro tale disposizione rivolgendosi al Tribunale
territorialmente competente. In questa sede il giudice, ribaltò la sentenza definendo
legittimo il diritto dei proprietari dell’immobile del primo piano ad ancorare
le tende da sole alla soletta del suddetto balcone poiché questo doveva
considerarsi bene comune del condominio.
Successivamente il
condomino del secondo piano si rivolse alla Corte di Cassazione per far valere
le proprie ragioni e gli Ermellini, cassando la precedente sentenza,
hanno finalmente risolto l’arcano.
I giudici hanno posto
l’accento sulla sostanziale differenza tra balconi incassati e balconi
aggettanti.
Più precisamente, la
Suprema Corte ha definito i balconi aggettanti, come dei meri prolungamenti del
relativo immobile e devono essere considerati di proprietà esclusiva del
proprietario dell’appartamento. poiché:
-non rispondono alla funzione di copertura dei piani sottostanti;
-godono di una piena autonomia poiché la loro sussistenza prescinde dalla presenza di altri balconi ai piano inferiori o superiori;
-non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini;
-la loro esistenza va ad esclusivo vantaggio del condomino proprietario dell’immobile corrispondente.
-non rispondono alla funzione di copertura dei piani sottostanti;
-godono di una piena autonomia poiché la loro sussistenza prescinde dalla presenza di altri balconi ai piano inferiori o superiori;
-non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini;
-la loro esistenza va ad esclusivo vantaggio del condomino proprietario dell’immobile corrispondente.
I Giudici della
Suprema Corte quindi, hanno disposto la rimozione delle tende affermando
che, trattandosi di una proprietà esclusiva dell’immobile pertinente, il
condomino che abita l’appartamento sottostante non può utilizzarlo come
supporto per installare manufatti di ogni tipo, senza averne preventivamente
richiesto il permesso.
Le uniche parti dei
balconi aggettanti considerati beni comuni sono i rivestimenti e le decorazioni
della parte frontale e della parte inferiore.
Questi infatti sono considerati elementi
integranti della facciata condominiale poiché abbelliscono l’edificio e
apportano una miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condominiale.

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