lunedì 13 maggio 2013







Formulario Commentato del Condominio
a cura di M. Jerovante, I. Meo e G.D. Nuzzo

La disciplina del condominio, ampiamente modificata e rinnovata dalla L. 11.12.2012, n. 220, è debitamente approfondita nel “Formulario Commentato del Condominio” a cura di M. Jerovante, I. Meo e G.D. Nuzzo.
L’opera è altresì aggiornata alla L. 14.1.2013, n. 4 in materia di professioni non organizzate e di amministratori di condominio.
Il volume è corredato da una banca dati su Cd-Rom contenente le formule al fine di facilitare la redazione di lettere, atti e varie comunicazioni.


lunedì 6 maggio 2013

Il nuovo formulario commentato del Condominio


FORMULARIO IPERTESTUALE COMMENTATO 

con banca dati

Aggiornato alle modifiche introdotte dalla Riforma del Condominio

a cura di

Marta Jerovante

Ivan Meo

Giuseppe Donato Nuzzo 


UTET Giuridica, 2013


Consulta l'indice o un estratto.



Per info ed acquisti

La disciplina del condominio degli edifici, nonostante sia un istituto relativamente recente e sempre oggetto di particolare interessamento da parte della dottrina e fonte di costante aggiornamento da parte della giurisprudenza, è stata ampiamente modificata e rinnovata dalla l. 11.12.2012, n. 220.

Tutti gli argomenti sono stati pertanto approfonditi alla luce di tale recente modifica e degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, riportando ampi riferimenti esplicativi delle sentenze di volta in volta citate. Il commento è stato corredato da un nutrito numero di formule (lettere, atti giudiziari e varie comunicazioni, adattabili ai casi concreti) con la finalità di facilitare la redazione di risposte, comunicazioni e atti volti alla risoluzione delle diverse casistiche affrontate.

Il volume è oltretutto aggiornato alla L. 14-1-2013 n. 4 in materia di professioni non organizzate e di amministratori di condominio.

L’opera, quindi, si propone come una completa guida operativa a disposizione non solo degli studiosi della materia, ma anche degli operatori del settore e di tutti coloro chiamati a confrontarsi sul piano pratico con la complessa e variegata realtà del condominio.

Piano dell’opera
  • Il condominio in generale
  • Le parti comuni del condominio
  • L'indivisibilità
  • Innovazioni
  • Innovazioni gravose o voluttuarie
  • Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
  • Ripartizione delle spese condominiali
  • Manutenzione e ricostruzione delle scale
  • Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
  • Le tabelle millesimali
  • La revisione delle tabelle millesimali
  • Lastrici solari di uso esclusivo
  • Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
  • Il perimento totale e parziale dell'edificio
  • L'amministratore di condominio
  • Il dissenso rispetto alle liti
  • Il contenzioso condominiale
  • Spese sostenute dal condomino per le cose comuni
  • L'assemblea condominiale
  • I regolamenti di condominio
  • Le fattispecie atipiche del condominio
  • La locazione nei rapporti condominiali
  • I contratti in condominio
  • La tutela della privacy in condominio
  • Il rendiconto e la contabilità condominiale
  • Lo scioglimento del condominio

giovedì 2 maggio 2013

Ricorso per decreto ingiuntivo. È necessaria la preventiva messa in mora del condomino?


Fonte: Condominioweb

Articolo di Giuseppe Donato Nuzzo




L'amministratore può agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi anche senza un preventivo atto di messa in mora. L'eventuale clausola del regolamento di condominio, che preveda l'obbligo per l'amministratore di contestare formalmente la morosità, fissa una mera regola di condotta, dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non anche la preclusione ad agire in via monitoria. 
 
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9181 del 16 aprile 2013, emessa nell'ambito di un procedimento ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento delle spese condominiali.

Richiedi una consulenza online.

giovedì 18 aprile 2013

LA NUOVA GUIDA DEL CONDOMINIO - Tutti gli adempimenti necessari per applicare le nuove regole condominiali




LA NUOVA GUIDA DEL CONDOMINIO Tutti gli adempimenti necessari per applicare le nuove regole condominiali



CategoriaEDITORIA
FormatoLibro pag. 368 
Anno2013
Prezzo€ 28,00 IVA inclusa
ISBN978-88-6383-156-6
AutoreAA. VV.

Il presente volume analizza in maniera sintetica ed esaustiva ogni aspetto della disciplina condominiale, focalizzando l'attenzione sulle novita' introdotte dalla legge di riforma (Legge 11 dicembre 2012, n. 220) e sui connessi interventi legislativi e giurisprudenziali, tra i quali la disciplina della mediazione civile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (6 dicembre 2012, n. 272) e la legge sulle professioni non regolamentate (Legge 14 gennaio 2013, n. 4). Il testo, corredato da approfondimenti dottrinali e continui richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimita', si propone come un valido supporto per tutti quei soggetti (amministratori e condomini, avvocati, professionisti del settore) costantemente chiamati ad "operare sul campo".

Autori: Maria Carmela Contento - Daniela Sibilio - Marta Jerovante - Ivan Meo - Giuseppe Donato Nuzzo - Antonio Maria Vozza - Maria Vozza.

Disponibile in libreria dall' 8 maggio. Prenota la tua copia  


venerdì 12 aprile 2013

Macchie di umidità: vanno contestate prima dell'acquisto dell'appartamento.



da Condominioweb

nota di Giuseppe Donato nuzzo



L'acquirente che, pur essendo a conoscenza del vizio dell'immobile, stipula il contratto senza inserire alcuna riserva e senza richiedere una riduzione del prezzo o un risarcimento del danno, dimostra, con tale comportamento, di rinunciare alla garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1491 c.c. La conoscenza o la scoperta del vizio redibitorio, infatti, non vanno necessariamente collegate alla precisa cognizione della causa del vizio stesso, ma riferiti piuttosto alla manifestazione esteriore del vizi ...

(continua)

martedì 26 marzo 2013

Registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa: ecco il nuovo rendiconto condominiale



di Ivan Meo e Giuseppe D. Nuzzo 

Fonte: Diritto e Giustizia, 21/12/2012



Tra le tante novità introdotte dall’attuale riforma spicca l’introduzione di un articolo ad hoc che regolamenta uno strumento fondamentale per la gestione finanziaria del condominio. Si tratta del nuovo rendiconto condominiale, i cui la riforma ne individua la composizione ed elenca specificatamente tutta la documentazione da allegare.

La composizione del rendiconto condominiale ex articolo 1130-bis codice civile. Il nuovo testo di riforma individua la composizione del rendiconto condominiale elencando specificatamente tutta la documentazione da allegare:
a) registro di contabilità. Tale registro, per contenuto e forme, è in linea con il registro di cassa. In questo nuovo registro andranno annotati tutte le voci in entrata e uscita in ordine cronologico e seguendo un metodo analitico per la rilevazione contabile degli eventi di gestione economica rilevanti.
b) riepilogo finanziario. Per struttura e caratteristiche si potrebbe definire come lo stato patrimoniale del condominio, in quanto rappresenta una “fotografia” della situazione, definendo lo stato delle attività e passività, enucleando crediti, debiti ed eventuali fondi di riserva. Il riepilogo finanziario ha quindi la finalità di individuare la situazione dello stato patrimoniale del condominio amministrato.
c) la nota sintetica esplicativa. È un documento propedeutico in quanto ha la finalità di descrivere sinteticamente l’intera gestione annuale, dando conto non solo dei rapporti in corso, ma anche delle questioni pendenti.
Questi tre documenti costituiscono il rendiconto condominiale, che deve essere sottoposto all’attenzione dei singoli condomini, previo invio di copie allegate all’atto della convocazione dell’assemblea.
I nuovi “controllori” della contabilità condominiale: Il revisore contabile. Il nuovo testo ha introdotto anche la figura del revisore contabile, peraltro spesso contenuta nei regolamenti di condominio. Il suo incarico consiste nel prendere visione degli estratti conto e delle pezze giustificative relativi all’esercizio che si è appena concluso, in modo da verificare la reale rispondenza degli stessi e poter accertare in sede di assemblea la regolarità della tenuta contabile. La nomina del revisore viene delegata dall’assemblea, seguendo gli stessi criteri di maggioranza utilizzati per la nomina dell’amministratore. Il compenso da versare per il controllo contabile effettuato dovrà essere ripartito secondo i millesimi di proprietà. In merito alla durata del mandato da conferire al revisore, visto che di solito si procede solo una volta all’anno alla revisione dei conti, è possibile limitare l’incarico nel tempo oppure stipulare un contratto pluriennale. Quest’ultima soluzione è comunque preferibile, in quanto garantisce una maggiore continuità, visto che l’art. 1131-bis parla di «più annualità».
Il consiglio di condominio. Il legislatore ha anche previsto la nomina di un Consiglio di Condominio (detto anche Consiglio di Amministrazione), già previsto dal vecchio art. 16 r.d.l. del n. 56/1934. Il riformatore, reinserendo legislativamente tale organo, gli ha attribuito solo specifiche funzioni consultive e di controllo. Sulla costituzione la norma prescrive che «l’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari». Vi è da rilevare su questo punto una incongruenza rispetto ai limiti dimensionali imposti. Infatti, si prevede la nomina di tale organo solo in presenza di un condominio composto da almeno dodici unità immobiliare. Considerata la funzione di controllo che tale organo dovrebbe svolgere, sarebbe stato auspicabile l’eliminazione di un limiti minimo di unità immobiliari per la sua costituzione, visto che le incongruenze contabili possono benissimo perpetrarsi anche in condomini di piccole dimensioni.
Il controllo della documentazione contabile. Sulla scorta di consolidati indirizzi giurisprudenziali il Riformatore ha stabilito che «i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione».
La gestione e la conservazione delle scritture contabili e giustificativi di spesa: armi di controllo. Siccome la documentazione prodotta durante la gestione condominiale rappresenta un’arma di controllo, la conservazione della medesima diviene centrale. Dall’obbligo di conservazione dei documenti deriva strettamente il diritto dei condomini di richiederli per prenderne visione. Tale diritto trova conferma anche in alcune pronunce della Cassazione (Cass. sent. n. 15159/2001). La prassi e la giurisprudenza identifica anche i tempi minimi per la conservazione dei documenti (Trib. Benevento, sentenza 9 dicembre 2008). I tempi variano a seconda della tipologia perche non tutti i documenti condominiali hanno valore rispetto a terze persone coinvolte. Il nuovo art. 1130-bis c.c. rende la conservazione dei documenti contabili obbligatoria per dieci anni. Il termine decorre dalla data di registrazione dei documenti medesimi. Tale arco temporale vale solo per scritture di natura contabile ovvero tutta la documentazione idonea a rappresenta cronologicamente gli accadimenti di gestione condominiale (atto o fatto di gestione economicamente rilevante). Nella contabilità assumono importanza solo le scritture cronologiche, in quanto il rilevamento cronologico dei fatti gestionali sono determinanti per quanto concerne gli aspetti probatori e per ricostruire dettagliatamente l’azione amministrativa posta in essere dall’amministratore. Nell’obbligo di conservazione decennale rientrano anche i “documenti giustificativi”, chiamati più comunemente “pezze”, con cui si identificano tutti quei documenti che descrivono le singole entrate ed uscite.

Gestione d’iniziativa individuale: quando è riconosciuto il diritto al rimborso al condomino?


di Ivan Meo - Daniela Sibilio

Fonte: Diritto e Giustizia, 21/12/2012


Il diritto di rimborso viene riconosciuto al condomino unicamente nell’ipotesi in cui sia intervenuto nella gestione delle parti comuni sostenendo spese urgenti. Il legislatore della riforma ha così sostituito l’articolo 1134 del codice civile, ora denominato “Gestione di iniziativa individuale”.

Credito del condomino per spese urgenti. Il legislatore, modificando parzialmente l’articolo 1134 del codice civile, ha confermato il principio negativo contenuto nella precedente disposizione statuendo che: il condomino che interviene, a sue spese, nella gestione delle parti comuni in assenza di autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore non ha diritto al rimborso; l’unica eccezione prevista riguarda l’ipotesi delle spese urgenti.


La ratio della disposizione. Nella norma si rinviene il criterio di impedire interferenze dannose nell’amministrazione delle parti comuni. Pertanto, il condomino che ritenga necessario effettuare delle spese per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria non può provvedervi direttamente se non dopo aver interpellato l’amministratore condominiale affinché convochi l’assemblea per l’approvazione degli interventi e l’erogazione delle relative spese; ovvero senza avere, nell’ipotesi di rifiuto, convocato direttamente l’assemblea o fatto ricorso al giudice in sede di volontaria giurisdizione, a termini di regolamento o di legge; ovvero senza avere, in caso di rifiuto da parte dell’assemblea, impugnato tempestivamente detta deliberazione (Cass. civ. n. 4364/2001). In assenza di autorizzazione, per avere il diritto al rimborso della spesa affrontata il condomino deve dimostrarne l’urgenza, «ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini» (Cass. civ. n. 27519/2011), non essendo, peraltro, possibile far leva unicamente sulla «trascuratezza della loro gestione» (Cass. civ. n. 16428/2012; n. 21045/2011; n. 2046/2006). Possono essere definite urgenti, pertanto, quelle spese che, in base al criterio del buon padre di famiglia, appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune.



Ambito di applicabilità. Il principio esposto si ritiene operante anche nell’ambito dei condomini minimi, in quanto volto ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti nella gestione del fabbricato comune, riservata quest’ultima agli organi condominiali (Trib. Bologna 21 aprile 2005). Tuttavia, occorre precisare che nel condominio minimo ciascuno dei due partecipanti può apportare a proprie spese le modificazioni ritenute fondamentali per il miglior godimento della cosa comune; non può invece effettuare innovazioni o atti di straordinaria amministrazione allorquando gli stessi possono arrecare un pregiudizio al godimento della stessa da parte degli altri comunisti (Trib. Milano 23 maggio 1991).